Maxi-bollette della luce: la prescrizione scende da 5 a 2 anni

Attuazione urgente delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di fatturazione e misura nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica e avvio di procedimento per la completa attuazione delle suddette disposizione nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con la delibera 97/2018/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce le misure di prima attuazione della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in materia di fatturazione e misura per il settore dell'energia elettrica e avvia un procedimento per la completa attuazione delle disposizioni sia per il settore dell'energia elettrica che per quello del gas naturale.

La Legge di Bilancio 2018 reca, tra il resto, disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione dei servizi energetici e idrici, prevedendo norme relative al termine di prescrizione, al diritto dell'utente per la sospensione del pagamento, alla definizione per l'accertamento e l'acquisizione dei dati di consumo effettivo, alla definizione di misure per l'incentivazione dell'autolettura. La delibera 97/2018/R/com, precisato che il termine di prescrizione definito pari a due anni dalla Legge di Bilancio 2018 (relativa a tutti i rapporti commerciali della filiera, quindi anche tra distributori e venditori) decorre dal termine dal termine entro cui l'esercente del servizio è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, stabilisce:

  • che il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII);
  • che, con specifico riferimento al settore dell'energia elettrica:
    • l'ambito di applicazione sia in sede di prima applicazione relativo ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione;
    • con riferimento ai clienti finali interessati, contestualmente all'emissione della fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, il venditore sia tenuto a informare il cliente della possibilità di eccepire sia la prescrizione del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più due anni prima, nei casi di rilevanti ritardi, sia il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni.

In considerazione dei rilevanti impatti sulla vigente regolazione nei settori dell'energia elettrica e del gas derivanti dall'attuazione della Legge di Bilancio 2018 per gli effetti sui diversi soggetti della filiera e sui relativi processi, viene, quindi, avviato un ampio procedimento per la completa definizione, degli interventi necessari.

In particolare il provvedimento è finalizzato a:

  • individuare le tipologie di clienti rientranti nell'ambito soggettivo riferito nella legge;
  • individuare eventuali misure per l'adeguamento della disciplina della Bolletta 2.0 finalizzate ad evidenziare nelle fatture gli eventuali importi che possono essere oggetto di prescrizione (ciò al fine di facilitare al cliente di esercitare tale diritto) e eventuali integrazioni alla regolazione della qualità dei servizi di vendita;
  • definire più dettagliatamente le cause che determinano il fallimento del tentativo di rilevazione dei dati di misura, in particolare nei casi riconducibili alla responsabilità del cliente finale e le modalità attraverso cui veicolare tali informazioni ai venditori; ciò prioritariamente al fine di identificare i casi in cui il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura, possa effettivamente applicarsi eventualmente con modalità automatiche da regolare;
  • valutare la possibilità di minimizzare ulteriormente la presenza di fatture inviate ai clienti finali basate su dati di misura stimati attraverso interventi volti, in primis, a incentivare le autoletture;
  • valutare i primi effetti delle disposizioni per il settore elettrico in tema di indennizzi automatici in relazione alla capacità delle imprese distributrici di acquisire dati effettivi di prelievo;
  • adottare specifici interventi mirati a rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di mancata acquisizione e messa a disposizione di dati effettivi di prelievo di energia elettrica per periodi prolungati;
  • valutare le modalità di allocazione delle partite inerenti al settlement definendo opportune modalità di gestione dei conguagli dei corrispettivi emersi in esito alle sessioni di conguaglio e aggiustamento rispettivamente derivanti da fatture per cui si sia determinata l'applicazione della prescrizione.

Il procedimento è previsto concludersi entro il 31 dicembre 2018, con l'eccezione, per il settore elettrico, di quanto opportuno concludere prima nel rispetto dei termini della Legge Bilancio, e salvo eventuali esigenze istruttorie o, per il settore gas, in seguito al consolidarsi dei primi effetti delle norme introdotte nella Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e di misura (RQDG) a decorrere dal 1 gennaio 2018 in materia di indennizzi ai clienti finali in caso di mancato rispetto dei livelli di performance del servizio di misura.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale .

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„Delibera 22 febbraio 2018 97/2018/R/com.“

Testo in formato PDF - Del. 97/2018/R/com